Decreto legislativo n.20 del 24 gennaio 2011

Decreto legislativo n.20 del 24 gennaio 2011

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Decreto legislativo per la sicurezza in azienda

Il Decreto Legislativo n. 20 del 24 gennaio 2011 stabilisce che gli impianti destinati a stoccaggio, manutenzione, ricarica, deposito e sostituzione di batterie debbano dotarsi, in misura adeguata e regolamentata, di sostanze in grado di assorbire e neutralizzare acido, nel caso di eventuali sversamenti.

Ad oggi il Decreto in questione non prevede sanzioni per il mancato adempimento, tuttavia, è sempre bene tenere sul luogo di lavoro prodotti assorbenti o neutralizzanti; infatti, in caso di mancata disponibilità degli stessi, potrebbero essere contestate generiche violazioni della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008) o sui rifiuti (Decreto Legislativo 152/06) ed esiste inoltre una specifica sanzione per lo sversamento di acido da accumulatori.

Il Decreto Legislativo 81/2008 infatti stabilisce che:

negli stabilimenti o nei luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

in caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

Chi non ottempera a queste norme va incontro alle seguenti sanzioni:

la sanzione amministrativa pecuniaria ai danni del datore di lavoro da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

l’arresto del datore di lavoro da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;

l’arresto del datore di lavoro da sei a dodici mesi o l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;

Quindi, il datore di lavoro deve assicurare che:

i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, comma 1;

le vie di circolazione interne o all’aperto conducono a uscite o ad uscite di emergenza e che le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e che vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo 152/06, possono presentarsi i seguenti casi:

Nessun spandimento di acido solforico ma mancata presenza del prodotto neutralizzante

In questo caso al verbale di disposizione di dotarsi di sostanza assorbente e neutralizzante, segue un verbale con sanzione da 105 a 620 euro.

Spandimento in fognatura di acido solforico

Per scarico senza autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro, per il superamento dei limiti scarico è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro mentre, per la scorretta gestione di rifiuti pericolosi è prevista una sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro.

Spandimento sul suolo di acido solforico

Per l’abbandono di rifiuti è prevista una sanzione amministrativa da 105 a 620 euro, per la scorretta gestione di rifiuti pericolosi è prevista una sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro mentre, per la mancata comunicazione dello spandimento alle autorità entro 24 ore, è previsto l’arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 euro.

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